Art. 9.
(Valutazione finale).

      1. A conclusione dell'esame di Stato la commissione assegna un voto finale complessivo,

 

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espresso in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti per il curriculum scolastico, per le prove scritte e per il colloquio d'esame.
      2. Superano l'esame di Stato i candidati che abbiano riportato un voto finale complessivo non inferiore a sessanta centesimi.
      3. Per i candidati che abbiano riportato un credito scolastico massimo e risultati di eccezionale rilievo nelle prove d'esame, la commissione stessa può deliberare, all'unanimità, che al voto massimo venga aggiunta la lode.